REQUISITI PER FAR PARTE DELL'ASSOCIAZIONE
In ossequio alla normativa vigente, art. 71 bis delle Disp. Att. c.c., per poter essere socio A.I.A.C. è necessario possedere innanzitutto requisiti di ordine morale. In particolare, possono accedere coloro che, secondo quanto stabilito dalla citata normativa, hanno il godimento dei diritti civili; non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non sono interdetti o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Per partecipare all’Associazione, sono altresì necessari requisiti di ordine professionale, espressamente richiesti dalla Riforma di Condominio (L. 220/2012) entrata in vigore nel giugno del 2013, art. 71 bis Disp. Att. c.c. e dal successivo DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 espressamente evidenziati nel punto 1 e 2
- titoli di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado e coloro che hanno esercitato per almeno un anno nei tre anni antecedenti il 18.06.2013 (entrata in vigore della riforma del condominio);
- obblighi di aggiornamento: regolarità almeno 15 ore di aggiornamento obbligatorio annuo ai sensi del D.M. 140/2014.
- Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale: registro presenze con orario e firme in entrata e in uscita; una prova d’esame; elaborazione dati in un database e alla fine del percorso di aggiornamento obbligatorio, attestazione di frequenza e superamento del corso di aggiornamento